Cos'è
La Giunta regionale ha emesso provvedimenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria con i quali viene disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa con determinate caratteristiche (come da informativa allegata), nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.
Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa in breve:
– obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
– divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
– obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW;
– obbligo di disattivare impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti (caminetti e impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014);
– è consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013;
– è consentito, fino al 15 ottobre 2024, mantenere in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
– obbligo per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.
I cittadini possono acquisire le informazioni sulla certificazione ambientale del generatore di calore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.
I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).