Rappresentanti di lista

Estratto dalla pubblicazione n. 2 - Referendum Popolari - Designazione dei Rappresentanti di Lista

Cos'è

Presso ogni seggio elettorale possono essere designati due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.

Le designazioni possono essere presentate  entro le ore 18.00 giovedì 19 marzo  2026:

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it, con documentazione firmata digitalmente (firma elettronica qualificata) dai delegati senza necessità di ulteriore autentica della stessa;

– direttamente alla Segreteria generale del Comune, negli orari di apertura, con documentazione cartacea firmata ed autenticata.

La Segreteria generale del Comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio sabato 21 marzo, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 22 marzo, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In previsione di questa eventualità, verrà consegnato al presidente di ogni seggio l’elenco dei delegati che possono designare i propri rappresentanti.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, sono tenuti a verificarne la regolarità.

Estratto dalla pubblicazione n. 2

Designazione dei rappresentanti
I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori del referendum possono designare, presso ogni seggio, due
propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. Qualora, per il medesimo referendum, siano state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori, ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente,
da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede la consultazione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.
La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:
• l’elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
• l’elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo, cioè deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
2) il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
3) l’atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del referendum o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;
4) l’atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.
I pubblici ufficiali di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 possono esercitare la funzione di autenticare le firme di designazione dei rappresentanti presso i seggi esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari; le designazioni possono tuttavia riferirsi anche a seggi elettorali ubicati in comuni (o altre più vaste circoscrizioni territoriali) al di fuori del territorio di competenza del pubblico ufficiale.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
• l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
• il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio
seggio.
(Cfr. art. 19, secondo e terzo comma, legge n. 352/1970; artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957)

Facoltà dei rappresentanti
I rappresentanti dei partiti o dei promotori:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;
c) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
d) possono apporre la loro firma:
• sulle strisce di chiusura di ogni urna contenente le schede votate;
• nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
• sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni  elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976, art. 44, secondo comma T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della
votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti
I rappresentanti dei partiti o dei promotori – al pari dei componenti del seggio – durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

Sanzioni per i rappresentanti
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.
(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957

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Ultimo aggiornamento: 05/03/2026, 19:13

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