Rappresentanti di lista

Estratto dalla pubblicazione n. 2 - Elezioni amministrative - Istruzione per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Designazione dei rappresentanti di lista

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune oppure negli orari di apertura (09,00 – 18,00).
La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i  propri rappresentanti.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1)la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
2)il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3)il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4)la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

 

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
•l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona  che sottoscrive;
•il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.
E’ da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l’eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di  designazione.
(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990; art. 25, primo comma, D.P.R. n. 361/1957)

Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:
– sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
– nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
– sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni  elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976, art. 44, secondo comma T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

 

Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.
(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

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Ultimo aggiornamento: 04/06/2024, 11:00

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