A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza.
E’ una dichiarazione resa dal cittadino che proviene da altro comune o dall’estero. Serve per essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del comune (come indicato dall’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, – nuove disposizioni in materia anagrafica).
NOVITA’: Il D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa…”, convertito in legge n. 80 il 23/5/2014, all’art. 5 prevede: “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge“.
Comune di Agrate Brianza
I cittadini che debbano rendere dichiarazioni di residenza (iscrizione anagrafica) sono pregati di visionare la modulistica da allegare alla dichiarazione stessa.
1) Il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (atto di proprietà o contratto d'affitto); nel caso non ne sia intestatario o non rientri nei casi indicati nell'allegato 1 all'interno del modulo di residenza, va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) del proprietario.
La dichiarazione di residenza può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo ministeriale e dei documenti previsti) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate:
Dal 15 novembre 2021 i cittadini potranno effettuare il cambio di residenza online in maniera autonoma e gratuita al portale dell'Anagrafe Nazionale (ANPR)
Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.
Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere:
- il cambio di residenza per il trasferimento da un Comune a un altro sul territorio nazionale o il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale
E’ sufficiente essere in possesso delle credenziali SPID oppure “entra con CIE” per autenticarsi e seguire le istruzioni.
Quando si richiede un cambio di abitazione online è necessario fare attenzione all'inserimento di alcuni dati che, se non corretti, potrebbero causare l'impossibilità di trasmettere la richiesta, l'impossibilità di accogliere la richiesta o ritardi nella conclusione del procedimento.
E' indispensabile che i nomi delle persone siano riportati in modo corretto, includendo nomi e cognomi costituiti da più elementi, senza abbreviazioni.
L'indirizzo è composto dal toponimo (nome della via-piazza), e dal numero civico dell'edificio e dall'eventuale numero interno se nell'edificio vi sono più abitazioni.
Il toponimo deve essere un nome esistente nel Comune.
Il numero civico deve corrispondere a quello collocato sull'edificio e, nel caso di numero interno, a quello collocato all'ingresso dell'appartamento. Nel caso di dubbio o se il numero civico non sia presente sull'edificio, rivolgersi al proprietario dell'immobile e farsi indicare quale sia il numero civico esatto invitandolo a collocare il numero sull'edificio (si tratta di un obbligo soggetto a sanzione se non vi si ottempera).
Se l'edificio non ha un numero civico (come può essere nel caso di nuove costruzioni), è necessario rivolgersi all'Ufficio Lavori Pubblici al fine della sua assegnazione.
I dati catastali (foglio, parcella, subalterno), sono indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe. Di norma i dati catastali sono riportati nei contratti di proprietà o di affitto/comodato, o in documenti fiscali
Tari
Con la della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, occorre compilate il modello per la Tari.
Presentare la seguente documentazione:
In caso di invio telematico accertarsi :
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l´autore sia identificato dal sistema informatico con l´uso della carta d´identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l´individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d´identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con lui: gli stessi, se maggiorenni, devono sottoscrivere la richiesta.
Per i cittadini italiani basta allegare documento d'identità.
Per i cittadini non appartenenti all´Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di residenza è indicata nell´’allegato A’.
Per i cittadini appartenenti all´Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di residenza è indicata nell´’allegato B’.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il dichiarante risponde penalmente per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l´obbligo di denuncia all´autorità competente.
Rilascio di iscrizione in anagrafe (residenza) o cambio di abitazione (residenza).
l´Ufficio U.R.P. provvede a registrare la dichiarazione. La presentazione allo sportello ha registrazione immediata, quella inviata tramite altri canali verrà inserita al ricevimento in ufficio.
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.). La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina. Gli accertamenti dono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino che, comunque entro due giorni lavorativi dalla registrazione della pratica, potrà già ottenere il certificato di residenza e stato di famiglia. Per tutti gli altri certificati, compresa la carta d'identità, bisognerà attendere il completamento della pratica per il quale è previsto anche l'accertamento da parte del Comando di polizia locale e l'acquisizione di documentazione dal Comune di provenienza.
Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).
L´URP provvede a registrare la dichiarazione. La presentazione allo sportello ha registrazione immediata, quella inviata tramite altri canali verrà inserita al ricevimento in ufficio.
Successivamente all´iscrizione anagrafica l´Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti per l´iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata comunicazione di eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l´iscrizione si intende confermata. La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
L’aggiornamento di indirizzo sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, avviene direttamente d'ufficio a cura del Comune di richiesta residenza a seguito compilazione dei dati dei veicoli sul modulo di richiesta residenza.
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
Per quanto riguarda la patente, dal 2 febbraio 2013, non arriva più il tagliando adesivo da apporre sulla patente. E' aggiornato negli archivi informatici della Motorizzazione a cura del Comune di iscrizione anagrafica.
Possono essere chieste notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione telefonando al numero verde 800-232323 o meglio registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it alla sezione "cittadino.
Tramite detto portale, il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
Nessun costo.
Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
Solo su appuntamento e presentarti presso gli uffici.
L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.)
La residenza
Corrisponde al luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, che si caratterizza per la compresenza di:
un elemento materiale: stabilità della dimora
un elemento psicologico: l'intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.
La legge definisce la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale", cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale..
La residenza é certificabile dal Comune.
La legge sanziona chi non provvede a fissare la propria residenza perché a questo luogo sono collegati importantissimi risvolti legali, tra i quali figurano:
l'accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza;
l'adempimento di tutte le formalità legate alla celebrazione del matrimonio;
la scelta del medico di famiglia;
la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di raccomandate e atti giudiziari.
Il domicilio
Corrisponde al luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Secondo la giurisprudenza in esso sono ravvisabili due elementi:
oggettivo: la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici;
soggettivo: l'intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.
Se il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce "la sede principale dei suoi affari e interessi", si presuppone che il soggetto debba sceglierlo o, come prevede la legge "eleggerlo". L'elezione di domicilio, a differenza di quanto accade per la residenza, non è una pratica di natura amministrativa, ma una dichiarazione espressa del soggetto.
L'esempio più tipico di elezione di domicilio generica si ha quando un libero professionista fissa o elegge il proprio domicilio presso lo studio in cui svolge la sua attività. Pensiamo ad un commercialista, ad un legale o a un medico.
E' importante ricordare che il domicilio, a differenza della residenza, non é certificabile o attestabile da nessuna pubblica amministrazione, ma può essere solo dichiarato dal diretto interessato.