Polizia Locale
UFFICIO
Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia ceduto a qualsiasi titolo l'uso di un immobile o che ospiti un cittadino extracomunitario
è un obbligo giuridico derivante dall’art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma.
La mancata o ritardata presentazione prevede una sanzione di: 206,00 €
Il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, ha introdotto la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”. Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Alla luce di queste due novità, il Ministero dell’interno con circolare n. 557/ LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011 ha precisato che:
• a decorrere dal 7 aprile, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati;
• a decorrere dal 14 aprile, data di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati
non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione del citato art. 12 del d.l. 59/78.
Nella circolare il Ministero ricorda però che, come indicato nell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 23/2001, queste agevolazioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
Infine l’art. 2, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, ha stabilito che “La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.
per chiunque ospita o cede la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato etc) ad un cittadino di nazionalità Extra UE
chi ospita o cede la disponibilità di un’abitazione ad un cittadino di nazionalità extra UE (anche se minore) deve darne comunicazione entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trova l’immobile.
Nei Comuni dove non c’è la Questura o un Commissariato di Polizia, l’Autorità competente a ricevere la dichiarazione è il Sindaco, pertanto i cittadini dovranno compilare il modello presente nella sezione “Documenti” ed inoltrata alla Polizia Locale secondo le modalità indicate nella sezione “come fare”.
l’apposito modello “dichiarazione di ospitalità“ va consegnato al comune di Agrate Brianza nei termini sopra indicati, a prescindere che il cittadino di nazionalità extra UE abbia presentato richiesta di residenza.
Trattandosi di 2 pratiche tra loro distinte, la mancata comunicazione di Ospitalità da parte di chi ospita o cede l’immobile, configura la violazione dell’art. 7 del D. Lgs 286/98 che prevede una sanzione amministrativa il cui pagamento in misura ridotta è pari ad €. 1000,00
Dispositivo dell’art. 7 D.Lgs 286/98 “ Testo unico sull’immigrazione” :
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro(1).
Note: (1) Il comma 2-bis è stato modificato dall’art. 3, comma 2-ter del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
Una volta ricevuta la comunicazione di Ospitalità protocollata, il settore Polizia Locale provvede alla successiva trasmissione all’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza.
Comune di Agrate Brianza
Compilare il modulo di cessione di fabbricato
E' possibile inoltrare la comunicazione:
Nella comunicazione devono essere indicati:
Copia della richiesta per gli usi consentiti dalla legge
Entro 48 (quarantotto) ore dalla data dell'effettiva cessione/ospitalità
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