cittadini, imprese, professionisti, associazioni.
L’accesso civico “semplice” è un istituto introdotto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è regolato dal primo comma dell’art. 5. E’ correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. E’ pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Questo istituto differisce dal “diritto di accesso” agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, (il cosiddetto “accesso documentale”) che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
La richiesta di accesso civico “semplice” va presentata al Responsabile della trasparenza, il quale entro 30 giorni procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Comune di Agrate Brianza
La richiesta di accesso civico "semplice" presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.
La domanda, può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
Compilazione del modulo di richiesta di accesso civico semplice
La pubblicazione nel sito istituzionale della documentazione prevista dalla normativa di riferimento D.Lgs. n. 33/2013.
Non appena disponibile la documentazione,
entro 30 giorni si procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito e si comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
nessun costo