Agli elettori del Comune di Agrate Brianza
Lo scrutatore è uno dei componenti dell’ufficio presente in ogni seggio elettorale in occasione delle elezioni a scrutinio segreto.
Lo scrutatore collabora con il presidente per il buon funzionamento del seggio elettorale.
Si tratta di una figura importante e centrale per lo svolgimento delle elezioni presso un qualsiasi seggio elettorale
Per quanto riguarda le elezioni che si svolgono a livello nazionale, il Ministero dell’Interno indica in modo preciso tutti i diritti ed i doveri degli scrutatori.
Comune di Agrate Brianza
I cittadini disposti a svolgere le funzioni di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE possono presentare domanda di iscrizione online all'albo degli scrutatori che viene aggiornato entro il mese di novembre di ogni anno.
L'iscrizione rimane valida anche per gli anni successivi.
Si viene cancellati dall'albo solo a seguito di richiesta tramite istanza on line oppure in caso di cambio residenza in altro Comune.
essere elettori del Comune di Agrate Brianza;
aver assolto gli obblighi scolastici
L'iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale e la possibilità di essere nominati scrutatori di seggio in occasione delle elezioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno viene fatto l´aggiornamento dell´albo
Entro il 30 Novembre di ogni anno
Nessuno costo
Non possono essere iscritti all’Albo:
Per gli scrutatori, a differenza dei presidenti e segretari di seggio, non è prevista l'esclusione dalle funzioni per coloro che abbiano superato il 70° anno di età, come precisato dal Ministero dell'Interno:
“La causa ostativa all’espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell’istituire l’albo a sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, ne subordinava l’inclusione al possesso, tra l’altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente “novellato” e sostituito ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l’introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l’eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.”