Referendum 8/9 giugno 2025 - Voto elettori all'estero - Voto elettori fuori sede

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Domenica 8 giugno 2025 dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno 2025 dalle 7 alle 15 si vota per cinque referendum abrogativi.

Data di pubblicazione:

05 Aprile 2025

Tempo di lettura:

Nella G.U. n.75 del 31 marzo 2025 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art.75 della Costituzione:

Quesito n. 1: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Quesito n. 2: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Quesito n. 3: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Quesito n. 4: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Quesito n. 5: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Voto degli elettori all’estero

Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La norma fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa. Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello disponibile in allegato . L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indìcato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Voto degli elettori fuori sede

In occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori e le elettrici che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto, gli/le interessati/e devono presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio, utilizzando il modulo unico ministeriale, con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio, nonché di un recapito di posta elettronica. Anche se non previsto dal modulo, è preferibile comunicare anche un recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio elettorale.

Come presentare la domanda

Gli elettori fuori sede devono presentare richiesta di ammissione al voto presso il comune in cui si trovano temporaneamente:

entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della consultazione) con le seguenti modalità:

Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (25° giorno antecedente la data delle consultazioni).

Entro 20 giorni dal referendum, il Comune di domicilio dovrà ottenere la certificazione del diritto di voto dal Comune di residenza. L’elettore verrà poi registrato nelle liste elettorali del comune in cui vota.

Per votare sarà necessario presentarsi nel comune di domicilio, in cui si è fatta la domanda di voto fuori sede, per ritirare l’attestazione di voto, che sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2025.

L’elettore dovrà recarsi al seggio che gli verrà indicato presentando :

– un proprio documento di riconoscimento

– la tessera elettorale del proprio comune di residenza

– l’attestazione al voto rilasciata dal comune di domicilio.

 

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Ultimo aggiornamento: 08/04/2025, 10:27

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