UFFICIO
Attività di edilizia libera
Attività di edilizia libera
A chi è rivolto
Soggetti che intendono intraprendere interventi edilizi riconducibili all’attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.
Descrizione
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico – sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.
Copertura geografica
Comune di Agrate Brianza
Come fare
Compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte allegando i documenti richiesti presentandolo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP ( per la consegna della documentazione non è necessario prendere appuntamento) o inviandolo via PEC all’indirizzo comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it
Cosa serve
- Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
- Per gli interventi comprensivi dell’installazione di impianti FER – Fonti Energetiche Rinnovabili: documentazione attestante l’avvenuta procedura presso la piattaforma MUTA – Modello Unico Trasmissione Atti di Regione Lombardia (www.muta.servizirl.it).
Cosa si ottiene
Trattasi di comunicazione facoltativa che non prevede pertanto titoli di assenso del Comune agli interventi edilizi in progetto.
Tempi e scadenze
La disamina dei contenuti dell’istanza e la completezza documentale da parte dal competente ufficio comunale avvengono entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda
Quanto costa
Nessun costo
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Documenti
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Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Contatti
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